Art. 304 · Relazione di eventi straordinari.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo TERZOCapo IV

Art. 304

307 / 1356

Relazione di eventi straordinari.

In vigore dal 21 apr 1942
Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, al carico o alle persone che erano a bordo, il comandante deve farne, entro ventiquattro ore dall'arrivo, relazione scritta alla competente autorità del luogo.
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