Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo TERZOCapo IV

Art. 299

Documenti di bordo e tenuta dei libri.

In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i prescritti documenti relativi alla nave, all'equipaggio, ai passeggeri ed al carico. Deve curare altresì che i libri di bordo siano regolarmente tenuti.
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