Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo TERZOCapo IV

Art. 294

Assunzione di comandante straniero all'estero.

In vigore dal 21 apr 1942
Nei porti esteri, previa autorizzazione dell'autorità consolare, il comando della nave può essere affidato, fino al porto ove sia possibile la sostituzione con un cittadino italiano, a uno straniero in possesso di abilitazione corrispondente a quella del comandante da sostituire.
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