Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo TERZOCapo IV

Art. 298

Comando della nave in navigazione.

In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere personalmente la manovra della nave all'entrata e all'uscita dei porti, dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà.
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