Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo IV
Art. 295
Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali.
In vigore dal 21 apr 1942
Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione.
Il comandante rappresenta l'armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-295