Art. 295 · Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo TERZOCapo IV

Art. 295

298 / 1356

Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali.

In vigore dal 21 apr 1942
Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione. Il comandante rappresenta l'armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.
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