Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo TERZOCapo IV

Art. 300

Mancanza di provviste o di arredi durante la navigazione.

In vigore dal 21 apr 1942
Se in corso di navigazione vengono a mancare le provviste di bordo o altra cosa indispensabile alla regolare e sicura navigazione, il comandante deve curarne il rifornimento con ogni possibile mezzo. A tale fine, ove sia necessario, deve farne richiesta alle navi che incontri, o altrimenti approdare nel più vicino luogo, anche se all'uopo occorra deviare la rotta. In caso di estrema necessità, il comandante può impiegare per le esigenze della nave le merci esistenti a bordo.
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