Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo TERZOCapo IV

Art. 297

Doveri del comandante prima della partenza.

In vigore dal 21 apr 1942
Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresì accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata.
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