Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo TERZOCapo IV

Art. 293

Sostituzione del comandante in corso di navigazione.

In vigore dal 21 apr 1942
In caso di morte, assenza o impedimento del comandante, il comando della nave spetta agli ufficiali di coperta, nell'ordine gerarchico, e successivamente al nostromo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell'armatore o, in mancanza di queste, fino al porto di primo approdo, ove l'autorità preposta alla navigazione marittima o interna ovvero l'autorità consolare nomina il comandante per il tempo necessario. Per le navi addette a servizi pubblici di linea in navigazione interna si applicano le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.
Storico versioni

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In sintesi

Se durante il viaggio il comandante muore, è assente o si trova nell'impossibilità di svolgere il proprio ruolo, la guida della nave passa automaticamente agli ufficiali di coperta seguendo l'ordine gerarchico. Se questi mancano, il comando spetta al nostromo. Questa assunzione temporanea del comando dura fino all'arrivo di disposizioni da parte dell'armatore o, in mancanza di esse, fino al primo porto di approdo. Giunti in porto, l'autorità marittima, di navigazione interna o consolare provvederà a nominare un nuovo comandante per il periodo necessario. Per le navi del trasporto pubblico di linea su acque interne valgono invece regole e normative speciali.

Perché esiste questa norma

La norma garantisce la continuità e la sicurezza della guida della nave in viaggio qualora il comandante venga a mancare o non possa esercitare le proprie funzioni. In questo modo si stabilisce una linea di successione chiara per evitare situazioni di vuoto di comando durante la navigazione.

A chi si applica

Si applica ai comandanti, agli ufficiali di coperta, ai nostromi, agli armatori e alle autorità preposte alla navigazione marittima, interna e consolare.

Esempio pratico

Durante una traversata marittima, il comandante accusa un grave e improvviso malore che gli impedisce di condurre l'imbarcazione. Il primo ufficiale di coperta assume immediatamente il comando della nave secondo la gerarchia di bordo e la conduce in sicurezza fino al primo porto utile. Una volta ormeggiati, l'autorità marittima del luogo interviene per nominare formalmente il sostituto per il tempo necessario, non essendo pervenute istruzioni dall'armatore.

Adempimenti e conseguenze

L'autorità preposta alla navigazione marittima o interna ovvero l'autorità consolare deve nominare il comandante per il tempo necessario nel porto di primo approdo in mancanza di disposizioni dell'armatore.

Domande frequenti

Chi subentra alla guida della nave se il comandante è impossibilitato a svolgere le sue funzioni?Il comando passa innanzitutto agli ufficiali di coperta in ordine gerarchico e, in via successiva, al nostromo.
Fino a quando dura il comando assunto dai sostituti a bordo?Dura fino a quando non giungono specifiche istruzioni dall'armatore oppure, se queste mancano, fino all'arrivo nel primo porto di approdo.
Chi effettua la nomina del comandante nel porto di primo approdo in assenza di disposizioni dell'armatore?La nomina spetta all'autorità preposta alla navigazione marittima o interna, oppure all'autorità consolare se ci si trova all'estero.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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