Art. 293
Sostituzione del comandante in corso di navigazione.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Sostituzione del comandante in corso di navigazione.
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Se durante il viaggio il comandante muore, è assente o si trova nell'impossibilità di svolgere il proprio ruolo, la guida della nave passa automaticamente agli ufficiali di coperta seguendo l'ordine gerarchico. Se questi mancano, il comando spetta al nostromo. Questa assunzione temporanea del comando dura fino all'arrivo di disposizioni da parte dell'armatore o, in mancanza di esse, fino al primo porto di approdo. Giunti in porto, l'autorità marittima, di navigazione interna o consolare provvederà a nominare un nuovo comandante per il periodo necessario. Per le navi del trasporto pubblico di linea su acque interne valgono invece regole e normative speciali.
La norma garantisce la continuità e la sicurezza della guida della nave in viaggio qualora il comandante venga a mancare o non possa esercitare le proprie funzioni. In questo modo si stabilisce una linea di successione chiara per evitare situazioni di vuoto di comando durante la navigazione.
Si applica ai comandanti, agli ufficiali di coperta, ai nostromi, agli armatori e alle autorità preposte alla navigazione marittima, interna e consolare.
Durante una traversata marittima, il comandante accusa un grave e improvviso malore che gli impedisce di condurre l'imbarcazione. Il primo ufficiale di coperta assume immediatamente il comando della nave secondo la gerarchia di bordo e la conduce in sicurezza fino al primo porto utile. Una volta ormeggiati, l'autorità marittima del luogo interviene per nominare formalmente il sostituto per il tempo necessario, non essendo pervenute istruzioni dall'armatore.
L'autorità preposta alla navigazione marittima o interna ovvero l'autorità consolare deve nominare il comandante per il tempo necessario nel porto di primo approdo in mancanza di disposizioni dell'armatore.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.