Art. 293 · Sostituzione del comandante in corso di navigazione.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo TERZOCapo IV

Art. 293

296 / 1356

Sostituzione del comandante in corso di navigazione.

In vigore dal 21 apr 1942
In caso di morte, assenza o impedimento del comandante, il comando della nave spetta agli ufficiali di coperta, nell'ordine gerarchico, e successivamente al nostromo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell'armatore o, in mancanza di queste, fino al porto di primo approdo, ove l'autorità preposta alla navigazione marittima o interna ovvero l'autorità consolare nomina il comandante per il tempo necessario. Per le navi addette a servizi pubblici di linea in navigazione interna si applicano le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-293