Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo TERZOCapo III

Art. 288

Rappresentanza processuale del raccomandatario.

In vigore dal 21 apr 1942
Entro i limiti nei quali gli è conferita la rappresentanza dell'armatore o del vettore, il raccomandatario può promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in loro nome.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-288

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo