Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo TERZOCapo II

Art. 284

Effetti della mancanza di pubblicità.

In vigore dal 21 apr 1942
In mancanza della pubblicità prescritta per la costituzione i comproprietari consenzienti rispondono solidalmente. Le successive variazioni e lo scioglimento della società, fino a che non siano pubblicate non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza. In mancanza della pubblicità prescritta nell', il gerente è personalmente responsabile verso i terzi delle obbligazioni assunte per la gestione sociale.
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