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Art. 284
Effetti della mancanza di pubblicità.
In vigore dal 21 apr 1942
In mancanza della pubblicità prescritta per la costituzione i comproprietari consenzienti rispondono solidalmente.
Le successive variazioni e lo scioglimento della società, fino a che non siano pubblicate non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
In mancanza della pubblicità prescritta nell', il gerente è personalmente responsabile verso i terzi delle obbligazioni assunte per la gestione sociale.
Storico versioni
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