Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo TERZOCapo II

Art. 280

Documenti per la pubblicità dell'atto di costituzione.

In vigore dal 21 apr 1942
Chi domanda la pubblicità deve consegnare all'ufficio competente copia in forma autentica della scrittura o della deliberazione di costituzione, insieme con una nota in duplice esemplare. La nota deve contenere: a) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza dei comproprietari; b) gli elementi di individuazione della nave; c) la data e le clausole principali dell'atto costitutivo; d) il nome e la paternità del gerente e l'indicazione dei suoi poteri. Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve altresì indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti.
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