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Art. 280
Documenti per la pubblicità dell'atto di costituzione.
In vigore dal 21 apr 1942
Chi domanda la pubblicità deve consegnare all'ufficio competente copia in forma autentica della scrittura o della deliberazione di costituzione, insieme con una nota in duplice esemplare.
La nota deve contenere:
a) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza dei comproprietari;
b) gli elementi di individuazione della nave;
c) la data e le clausole principali dell'atto costitutivo;
d) il nome e la paternità del gerente e l'indicazione dei suoi poteri.
Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve altresì indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti.
Storico versioni
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