Art. 280 · Documenti per la pubblicità dell'atto di costituzione.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo TERZOCapo II

Art. 280

283 / 1356

Documenti per la pubblicità dell'atto di costituzione.

In vigore dal 21 apr 1942
Chi domanda la pubblicità deve consegnare all'ufficio competente copia in forma autentica della scrittura o della deliberazione di costituzione, insieme con una nota in duplice esemplare. La nota deve contenere: a) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza dei comproprietari; b) gli elementi di individuazione della nave; c) la data e le clausole principali dell'atto costitutivo; d) il nome e la paternità del gerente e l'indicazione dei suoi poteri. Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve altresì indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti.
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