Art. 288 · Rappresentanza processuale del raccomandatario.
Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo III

Art. 288

298 / 1364

Rappresentanza processuale del raccomandatario.

In vigore dal 21 apr 1942
Entro i limiti nei quali gli è conferita la rappresentanza dell'armatore o del vettore, il raccomandatario può promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in loro nome.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-288