Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo IV
Art. 299
302 / 1356Documenti di bordo e tenuta dei libri.
In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i prescritti documenti relativi alla nave, all'equipaggio, ai passeggeri ed al carico. Deve curare altresì che i libri di bordo siano regolarmente tenuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-299