Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo SECONDOCapo III

Art. 605

Assistenza processuale dei minori.

In vigore dal 21 apr 1942
Nelle controversie contemplate nell' il giudice può nominare un curatore speciale al minore, anche se quest'ultimo sia fornito di capacità processuale. È sempre in facoltà di chi esercita sul minore la patria potestà o la tutela di intervenire nelle controversie stesse o anche di surrogarsi al minore, se questo non faccia valere le sue ragioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-605

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo