Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro QUARTO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 605
Assistenza processuale dei minori.
In vigore dal 21 apr 1942
Nelle controversie contemplate nell' il giudice può nominare un curatore speciale al minore, anche se quest'ultimo sia fornito di capacità processuale.
È sempre in facoltà di chi esercita sul minore la patria potestà o la tutela di intervenire nelle controversie stesse o anche di surrogarsi al minore, se questo non faccia valere le sue ragioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-605