Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo SECONDOCapo IISez. III

Art. 600

Funzioni del consulente tecnico.

In vigore dal 21 apr 1942
Il consulente tecnico assiste il giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, e interviene in camera di consiglio, presenti le parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la causa presenta. Del parere del consulente è compilato processo verbale, a meno che il consulente lo presenti per iscritto.
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