Art. 600 · Funzioni del consulente tecnico.
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Art. 600

605 / 1356

Funzioni del consulente tecnico.

In vigore dal 21 apr 1942
Il consulente tecnico assiste il giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, e interviene in camera di consiglio, presenti le parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la causa presenta. Del parere del consulente è compilato processo verbale, a meno che il consulente lo presenti per iscritto.
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