Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo SECONDOCapo IISez. III

Art. 602

Arbitrato dei consulenti tecnici.

In vigore dal 21 apr 1942
Le parti possono d'accordo chiedere al giudice istruttore che la decisione sia rimessa a un collegio arbitrale composto dai consulenti nominati d'ufficio, e, qualora il numero di questi sia pari, integrato da un consulente nominato dal giudice istruttore con ordinanza. All'arbitrato si applicano gli e seguenti del codice di procedura civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-602

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo