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Art. 602
Arbitrato dei consulenti tecnici.
In vigore dal 21 apr 1942
Le parti possono d'accordo chiedere al giudice istruttore che la decisione sia rimessa a un collegio arbitrale composto dai consulenti nominati d'ufficio, e, qualora il numero di questi sia pari, integrato da un consulente nominato dal giudice istruttore con ordinanza.
All'arbitrato si applicano gli e seguenti del codice di procedura civile.
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