Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo PRIMOCapo IIISez. IV

Art. 456

Mancato arrivo.

In vigore dal 21 apr 1942
Salvo diverso patto od uso, nel caso di mancato arrivo delle merci, il destinatario può far valere i diritti nascenti dal contratto soltanto dal giorno in cui la perdita è stata riconosciuta dal vettore, o altrimenti dopo sette giorni dal termine in cui le merci avrebbero dovuto giungere a destinazione.
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