Art. 456 · Mancato arrivo.
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Art. 456

461 / 1356

Mancato arrivo.

In vigore dal 21 apr 1942
Salvo diverso patto od uso, nel caso di mancato arrivo delle merci, il destinatario può far valere i diritti nascenti dal contratto soltanto dal giorno in cui la perdita è stata riconosciuta dal vettore, o altrimenti dopo sette giorni dal termine in cui le merci avrebbero dovuto giungere a destinazione.
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