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Art. 459
Prova della consegna al vettore e della caricazione delle merci.
In vigore dal 21 apr 1942
La polizza ricevuto per l'imbarco fa prova dell'avvenuta consegna delle merci al vettore; la ricevuta di bordo e la polizza di carico fanno prova dell'avvenuta caricazione.
Storico versioni
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