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Art. 460
Indicazioni della polizza ricevuta per l'imbarco e della polizza di carico.
In vigore dal 21 apr 1942
La polizza ricevuto per l'imbarco deve essere datata e sottoscritta da chi la rilascia, e deve enunciare:
a) il nome e il domicilio del vettore;
b) il nome e il domicilio del caricatore;
c) il luogo di destinazione, e, quando la polizza è nominativa, il nome e il domicilio del destinatario;
d) la natura, la qualità e la quantità delle cose da trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano;
e) lo stato apparente delle merci o degli imballaggi;
f) il luogo e la data di consegna.
La polizza di carico, parimenti datata e sottoscritta da chi la rilascia, oltre le indicazioni richieste per la polizza ricevuto per l'imbarco, deve enunciare:
g) il nome o il numero, l'ufficio di iscrizione e la nazionalità della nave;
h) il luogo e la data di caricazione.
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