Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo PRIMOCapo IIISez. IV

Art. 455

Mancata riscossione del nolo o degli assegni.

In vigore dal 21 apr 1942
Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni di cui è gravata la cosa o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il caricatore dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti.
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