Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo PRIMOCapo IIISez. IV

Art. 451

Sostituibilità della nave.

In vigore dal 21 apr 1942
Se il trasporto ha per oggetto cose determinate, il vettore, in mancanza di espresso divieto, ha facoltà di sostituire la nave designata con altra nave della medesima classe, idonea a compiere il trasporto senza ritardo.
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