Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo III›Sez. III
Art. 447
Soppressione delle controstallie di caricazione.
In vigore dal 21 apr 1942
Spirato il termine di stallia di caricazione senza che, per causa imputabile al caricatore, sia stata imbarcata una quantità di merce sufficiente per garantire quanto è da lui dovuto al vettore, il comandante non è tenuto ad attendere il decorso del termine di controstallia se non gli venga fornita idonea cauzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-447