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Art. 463
Originali della polizza di carico e della polizza ricevuto per l'imbarco.
In vigore dal 21 apr 1942
La polizza ricevuto per l'imbarco e la polizza di carico sono emesse in due originali.
L'originale ritenuto dal vettore è sottoscritto dal caricatore o da un suo rappresentante, non è trasferibile, e reca esplicita indicazione della non trasferibilità.
L'originale rilasciato al caricatore è sottoscritto dal vettore, ovvero dal raccomandatario o dal comandante della nave che emette la polizza, ed attribuisce al possessore, legittimato a norma dell', il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne mediante disposizione del titolo.
Storico versioni
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