Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo PRIMOCapo IIISez. V

Art. 463

Originali della polizza di carico e della polizza ricevuto per l'imbarco.

In vigore dal 21 apr 1942
La polizza ricevuto per l'imbarco e la polizza di carico sono emesse in due originali. L'originale ritenuto dal vettore è sottoscritto dal caricatore o da un suo rappresentante, non è trasferibile, e reca esplicita indicazione della non trasferibilità. L'originale rilasciato al caricatore è sottoscritto dal vettore, ovvero dal raccomandatario o dal comandante della nave che emette la polizza, ed attribuisce al possessore, legittimato a norma dell', il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne mediante disposizione del titolo.
Storico versioni

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