Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo SECONDOCapo IISez. III

Art. 601

Acquisizione degli atti di inchiesta.

In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice o il consigliere istruttore dispone di ufficio l'acquisizione agli atti della causa dei processi verbali di inchiesta sommaria nonché dei processi verbali e delle relazioni di inchiesta formale.
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