Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro QUARTO›Titolo SECONDO›Capo II›Sez. II
Art. 596
Decisione della causa.
In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante di porto, se ritiene esaurita la trattazione della causa, invita le parti a formulare le conclusioni; e quindi delibera con sentenza.
Il dispositivo, se non è letto immediatamente in pubblica udienza, deve essere depositato, entro i successivi otto giorni, nella cancelleria; in entrambi i casi il testo della motivazione deve essere depositato nella cancelleria entro quindici giorni dalla chiusura della trattazione.
La provvisoria esecuzione delle sentenze del comandante di porto è regolata dagli a 284 del codice di procedura civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-596