Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro QUARTO›Titolo SECONDO›Capo II›Sez. II
Art. 594
Partecipazione delle parti al processo.
In vigore dal 21 apr 1942
Le parti possono stare in giudizio personalmente o col ministero di persona munita di procura, redatta per atto notarile o per scrittura privata autenticata nella firma da notaro. Il mandatario, che esercita la professione forense, può autenticare la firma apposta dalla parte alla procura, redatta in calce all'atto di citazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-594