Art. 594 · Partecipazione delle parti al processo.
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Art. 594

594 / 1331

Partecipazione delle parti al processo.

In vigore dal 21 apr 1942
Le parti possono stare in giudizio personalmente o col ministero di persona munita di procura, redatta per atto notarile o per scrittura privata autenticata nella firma da notaro. Il mandatario, che esercita la professione forense, può autenticare la firma apposta dalla parte alla procura, redatta in calce all'atto di citazione.
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