Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo SECONDOCapo IISez. II

Art. 592

Contenuto e forma della citazione.

In vigore dal 21 apr 1942
La citazione deve contenere la indicazione del comandante di porto adito e delle parti, l'intimazione a comparire a udienza fissa, l'esposizione sommaria dei fatti e la formulazione dell'oggetto della domanda. Può essere notificata anche dal messo del comune nel quale ha sede il comandante di porto. La notificazione per pubblici proclami può, su istanza dell'attore, essere autorizzata dal comandante di porto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-592

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