Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo PRIMOCapo IIISez. II

Art. 430

Impedimento all'arrivo.

In vigore dal 21 apr 1942
Se l'approdo è impedito o soverchiamente ritardato per causa di forza maggiore, il comandante, se non ha ricevuto ordini o se gli ordini ricevuti sono ineseguibili, deve provvedere nel modo migliore per l'interesse della nave e del carico, approdando in altro porto vicino o ritornando al porto di partenza.
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