Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo PRIMOCapo IIISez. II

Art. 428

Impedimento temporaneo.

In vigore dal 21 apr 1942
Se la partenza della nave o la prosecuzione del viaggio è temporaneamente impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto resta in vigore. Il caricatore può, mentre dura l'impedimento, far scaricare le merci a proprie spese, con l'obbligo di ricaricarle ovvero di risarcire i danni. Se l'impedimento si verifica in corso di viaggio, il caricatore è tenuto a prestare idonea cauzione per l'adempimento degli obblighi predetti.
Storico versioni

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