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Art. 426
Consegna delle bollette doganali.
In vigore dal 21 apr 1942
All'atto dell'imbarco delle merci, e in ogni caso prima della partenza della nave, il caricatore è tenuto a consegnare al vettore le bollette doganali.
Il caricatore è responsabile verso il vettore per i danni a lui derivati dall'omessa consegna.
Il vettore non è tenuto a verificare la completezza dei documenti e l'esattezza delle indicazioni in questi contenute.
Storico versioni
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