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Art. 433
Recesso del caricatore durante il viaggio.
In vigore dal 21 apr 1942
Il caricatore può, durante il viaggio, ritirare le cose caricate, pagando il nolo intero e rimborsando al vettore le spese straordinarie occorse per la scaricazione.
Il comandante non è tenuto alla scaricazione, quando questa importi ritardo eccessivo o modificazione dell'itinerario ovvero scalo in un porto intermedio non contemplato dal contratto o dagli usi.
Se le merci sono ritirate per causa imputabile al vettore, questi è responsabile delle spese e dei danni.
Storico versioni
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