Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo PRIMOCapo IIISez. II

Art. 437

Deposito o vendita delle cose.

In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante, nel caso di mancato pagamento del nolo, può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria del luogo di scaricazione a depositare o, se sia necessario, a vendere tanta parte delle cose caricate quanta ne occorre per coprire il nolo e i compensi di controstallia, a meno che il destinatario provveda al deposito di una somma pari all'ammontare del credito del vettore.
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