Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo PRIMOCapo IIISez. III

Art. 439

Norme applicabili.

In vigore dal 21 apr 1942
Si applicano le regole generali sul trasporto di cose, ogni qualvolta viene assunto l'obbligo di riconsegnare a destinazione un carico totale o parziale su nave determinata.
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