Art. 439 · Norme applicabili.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo PRIMOCapo IIISez. III

Art. 439

444 / 1356

Norme applicabili.

In vigore dal 21 apr 1942
Si applicano le regole generali sul trasporto di cose, ogni qualvolta viene assunto l'obbligo di riconsegnare a destinazione un carico totale o parziale su nave determinata.
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