Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo OTTAVOCapo II

Art. 223

Autorità competente per la vigilanza sulla pesca.

In vigore dal 21 apr 1942
All'applicazione delle disposizioni di questo codice e delle altre leggi e dei regolamenti sulla pesca marittima provvede l'amministrazione della marina mercantile, salve le particolari attribuzioni conferite ad altre amministrazioni. Le autorità marittime locali vigilano sull'esercizio della pesca, anche in rapporto alle esigenze della navigazione.
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