Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo OTTAVOCapo IV

Art. 228

Annotazione nei registri di iscrizione.

In vigore dal 21 apr 1942
L'atto di concessione e quelli di autorizzazione di cui agli articoli precedenti devono essere annotati nei registri d'iscrizione della nave o del galleggiante.
Storico versioni

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