Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo OTTAVOCapo IV

Art. 227

Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza.

In vigore dal 21 apr 1942
Nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i galleggianti sono autorizzati al trasporto e al rimorchio mediante annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza.
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