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Art. 227
230 / 1356Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza.
In vigore dal 21 apr 1942
Nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i galleggianti sono autorizzati al trasporto e al rimorchio mediante annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza.
Storico versioni
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