Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo OTTAVOCapo II

Art. 222

Concessioni di tonnare e di altri impianti fissi da pesca.

In vigore dal 21 apr 1942
Le disposizioni riguardanti le concessioni di beni del demanio marittimo si applicano anche allo stabilimento di tonnare e di altri impianti da pesca fissi, o di opere per l'allevamento dei pesci, dei crostacei e dei molluschi, allo sfruttamento dei banchi di corallo o di spugne, e in genere ad ogni occupazione del demanio marittimo e del mare territoriale occorrente per fini di pesca.
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