Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo OTTAVOCapo II

Art. 219

Pesca marittima.

In vigore dal 21 apr 1942
È considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, la pesca nell'ambito del demanio marittimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-219

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo