Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo OTTAVOCapo II

Art. 221

Riserva della pesca ai cittadini.

In vigore dal 21 apr 1942
La pesca nel mare territoriale è riservata ai cittadini italiani e alle navi da pesca nazionali, salvo speciali convenzioni internazionali. Tuttavia con decreto reale possono essere autorizzati cittadini e navi di Stati, con i quali non esistano tali convenzioni, ad esercitare la pesca nelle acque predette.
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