Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro PRIMO›Titolo OTTAVO›Capo IV
Art. 225
Concessione di servizi.
In vigore dal 21 apr 1942
I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono esercitati per concessione.
È parimenti necessaria la concessione per l'esercizio dei servizi pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici.
I diritti e gli obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui questi deve essere fornito, le tariffe e le altre condizioni del servizio, e l'eventuale prestazione di una cauzione sono stabiliti nella relativa convenzione.
Le norme relative alle concessioni previste nel presente articolo sono stabilite dal regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-225