Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo OTTAVOCapo IV

Art. 225

Concessione di servizi.

In vigore dal 21 apr 1942
I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono esercitati per concessione. È parimenti necessaria la concessione per l'esercizio dei servizi pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici. I diritti e gli obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui questi deve essere fornito, le tariffe e le altre condizioni del servizio, e l'eventuale prestazione di una cauzione sono stabiliti nella relativa convenzione. Le norme relative alle concessioni previste nel presente articolo sono stabilite dal regolamento.
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