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Art. 226
Autorizzazione di servizi.
In vigore dal 21 apr 1942
I servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, non compresi fra i servizi di cui all'articolo precedente, sono sottoposti all'autorizzazione dell'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna.
Le forme e i limiti dell'autorizzazione sono determinati dal regolamento.
Storico versioni
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