CODICE CIVILELibro TERZOTitolo III

Art. 952

Costituzione del diritto di superficie.

In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-952

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